Italian court dismisses appeal against negotiated sentence as incompatible with plea agreement rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible on procedural grounds, rejecting the defendant's challenge to the negotiated sentence. The defendant argued the imposed penalty was disproportionate compared to co-defendants, but the court ruled that parties cannot contest the freely agreed-upon measure established under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The appeal against a sentence resulting from a negotiated procedure under Art. 599-bis c.p.p. is inadmissible if it challenges the congruity of the agreed penalty, as the measure is legally binding and cannot be disputed by the defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIETROBATTISTA LEANDRO nato a ROMA il 07/07/1967 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'imputato Pietrobattista Leandro ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti alla quantificazione della pena; - che l'unico motivo proposto - con il quale viene contestata la congruità della pena inflitta al Pietrobattista rispetto a quella applicata agli altri imputati - è inammissibile alla luce della modalitàà definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pub- blica accusa (pena comunque legale) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena sulla responsa- bilitàà dell'imputato, effettuato dal giudice di primo grado; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente