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Ordinanza — n. 24224/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; grounds merely reiterated without new legal confrontation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24224/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground lacked specificity and merely repeated identical complaints from the prior appeal. The appellant had not effectively confronted the court's reasoning regarding aggravated theft and public exposure of goods. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reiterate identical complaints from prior proceedings without presenting new legal arguments or effectively confronting the court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity grounds reiteration of prior complaints failure to confront reasoning procedural costs and fine saccheggio assicurazione contro il furto tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, Bevilacqua
Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Saja
pen.» (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Saja, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO MAURIZIO nato a TORINO il 16/08/1978 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Massaro Maurizio era stato condannato per i reati di cui agli artt. 56-624-625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e 624-625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che «integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede» (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, Bevilacqua, Rv. 278383); che, «in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Saja, Rv. 280157); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Pr