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Ordinanza — n. 24223/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; grounds merely reiterated without new confrontation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24223/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant's arguments were found to be merely repetitive of those already rejected in the lower court's judgment, which provided correct legal reasoning and complete factual argumentation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity and merely reiterate identical complaints already dismissed with proper legal and factual reasoning in the contested judgment.

Parole chiave

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lack of specificity reiterative grounds inadmissible appeal procedural costs criminal appeal motivi di cassazione reiterazione di reati penali recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief
Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio
Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO MAURIZIO nato a TORINO il 16/08/1978 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Massaro Maurizio era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56-624-625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950;

Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il President