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Ordinanza — n. 24222/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grievances regarding appellate court's sentencing and fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24222/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal by Gjini Milan inadmissible due to the submission of generic grievances against the appellate court's sentencing and fact-finding. The appellant argued for a re-evaluation of the conviction under Article 624-bis of the Penal Code, but the court found these arguments lacked specific allegations of evidence distortion. Consequently, the appeal was rejected because it sought a substantive review of the lower court's discretion rather than a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The cassation court's review is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, excluding any assessment of the adequacy of the lower court's reasoning or the accuracy of its fact-finding.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grievances appellate sentencing review substantive merit review evidence distortion allegation licenziamento per furto impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.
art. 624-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha riformato - riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado, con la quale Gjini Milan era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINI MILAN nato il 14/05/1985 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha riformato - riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado, con la quale Gjini Milan era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorso è inammissibile, atteso che il ricorrente, con tutti e quattro i motivi, ha articolato generiche censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 2 e ss. della sentenza impugnata); che va ribadito come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito); - che la memoria difensiva presentata dall'avv. Enrico Gaveglio non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il