Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant's arguments were rejected as either repetitive, generic, or an improper attempt to review factual findings. The court emphasized that appellate discretion regarding evidence renewal and non-punishment thresholds was correctly exercised by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when grounds are generic, repetitive, or constitute an improper review of factual evaluations and discretionary powers exercised by the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIASCIA ROCCO GIOVANNI nato a GELA il 24/06/1970 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta - in riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado - ha prosciolto Sciascia Rocco Giovanni dal reato di minacce aggravate, perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo è intrinsecamente generico, essendo privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la valutazione delle dichiarazioni rese da un testimone indiretto, così come quelle rese dal teste diretto, sono rimesse alla valutazione del giudice di merito; - che, con il terzo motivo, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il quarto motivo è inammissibile, atteso che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, considerata la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820); che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577;
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236); che la Corte di appello, nel caso in esame, ha reso motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, in ordine all'esercizio dei suoi poteri discrezionali relativi alla rinnovazione dell'istruttoria di batti mentale; - che il quinto motivo è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile» (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023, Terranova, Rv. 285671);- che le note depositate dall'avv.
Angelo Cassarino non contengono argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consiglie