Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and improper challenge to sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were found to be merely repetitive of previous grievances without new specificity, failing to address the lower court's reasoning. The court upheld that sentencing falls within the trial judge's discretion and cannot be re-evaluated in cassation unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, comma 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity by reiterating grievances already addressed, and it is improper to challenge the congruity of sentencing when the lower court's decision is based on sufficient motivation and not arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 02/11/2000 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Giannone Salvatore era stato condannato per i reati di cui agli artt. 477-482 cod. pen. e 116, comma 15, d. Igs. n. 285 del 1992; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l'avv. M. Francesca Assennato ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso; - che entrambi i motivi di ricorso sono privo di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, in ogni caso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il