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Ordinanza — n. 24214/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and inadmissible request to re-evaluate evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24214/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Kurti Rezart inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant merely reiterated grievances already addressed in the lower court's decision without engaging with the legal arguments presented. The court rejected the request to re-evaluate testimonial evidence, ruling that procedural irregularities in evidence collection do not automatically constitute nullity under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 610, 612 cod. pen.; Art. 178 cod. pen. - A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating grievances already decided, and a request to re-evaluate evidence sources is outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds re-evaluation of evidence testimonial evidence nullity procedural irregularities prove inattendibili nullità procedurale parzialità dell'esperto

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. pen.
Art. 612 cod. pen.
Art. 4 legge n. 110 del 1975
Art. 178 cod. pen.
art. 178 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 45931 del 09/10/2014, Cifaldi, Rv. 260872
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURTI REZART nato il 14/09/1984 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Kurti Rezart era stato condannato per i reati di cui agli artt. 610 e 612 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che entrambi i motivi, inoltre, chiedono un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; che «l'assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del presidente o del giudice, pur non essendo conforme alle regole che ne disciplinano l'acquisizione, non dà luogo a nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178 cod. pen., né ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte» (Sez. 3, n. 45931 del 09/10/2014, Cifaldi, Rv. 260872); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Preside