Italian Court dismisses appeal for burglary as first-instance facts were fully addressed and arguments lacked specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Falah Omar inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a second-instance reform regarding the punitive treatment for attempted and completed burglary, but the court found his first ground lacked specificity as it merely repeated grievances already dismissed with proper reasoning. The second ground was deemed unfounded because the legal definition of 'dwelling' for burglary does not require physical contiguity between the stolen item and the main residence, a point already correctly addressed in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack specificity, particularly when the first-instance facts have been fully examined and the lower court's reasoning is complete and adequate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALAH OMAR nato il 10/04/1985 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia di primo grado, con la quale Falah Omar era stato condannato per i reati di furto in abitazione e di furto in abitazione tentato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso, oltre a essere completamente versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e ss. della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni» (fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale;
Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presi