Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and improper challenge to sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint lacked specificity and merely repeated arguments already rejected in the appellate judgment. The appellant challenged the aggravated theft convictions and the sentencing, arguing against the penalty's congruity without addressing new legal issues. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, making a new evaluation impermissible absent arbitrariness or illogical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the congruity of the penalty imposed by the court of first instance, as sentencing discretion is reserved to the judge of fact unless the decision is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTEA ALINA nato il 11/06/2001 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Cristea Alina era stata condannata per due episodi di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; che la ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presid