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Sentenza — n. 24206/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls second-instance criminal judgment due to remission of private prosecution complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24206/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the second-instance criminal judgment without remand because the crime was extinguished by the remission of the private prosecution complaint. Although the defendant argued for procedural defects and erroneous application of law, the court found the remission, accepted by the victim, to be the decisive factor. Consequently, the judgment was voided as the legal basis for prosecution no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: The remission of a private prosecution complaint, once accepted, extinguishes the crime and prevails over any admissibility issues, requiring the cassation court to annul the judgment without remand.

Parole chiave

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remission of private prosecution extinction of crime cassation annulment private prosecution requirement procedural extinction tentato furto abbandono del procedimento per truffa querela

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod.
Art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci
Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv.
Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazzamuto
pen.» (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazzamuto, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HALDARES MARA nato a TORINO il 14/11/1976 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Haldares Mara era stata condannata per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Con il ricorso originario, l'imputata ha dedotto i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. La difesa dell'imputata, con memoria del 27 maggio 2025, ha dedotto che la persona offesa ha rimesso la querela e che la remissione è stata accettata.

Va rilevato che: il ricorso risulta tempestivamente proposto; in atti, vi sono sia la remissione della persona offesa che l'accettazione dell'imputata; il reato risulta procedibile solo a querela di parte; «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681;

Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, comma primo, lett.

a) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazzamuto, Rv. 242959). Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico della querelata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico della ricorrente. Così deciso, il 4 giugno 2025