Italian Court dismisses appeals for lack of specificity and generic arguments in criminal cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Renar Rossana and Gabrieli Graziella inadmissible due to procedural defects. Rossana's appeal was rejected for merely reiterating grievances already addressed in the lower court's decision, while Gabrieli's appeal was dismissed for being completely generic and lacking specific legal grounds. The court ruled that the right to appeal was consumed by the first filing, rendering any subsequent submissions void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or repetitive arguments fail to meet admissibility requirements, and the right to appeal is consumed by the first valid filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RENAR ROSSANA nato a PISTOIA il 14/10/1969 GABRIELI GRAZIELLA nato a NOALE il 04/04/1967 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha riformato - rideterminando il trattamento sanzionatorio - la pronuncia di primo grado, con la quale Renar Rossana e Gabrieli Graziella erano state condannate per i reati di cui agli artt. 624-bis e 493-ter cod. pen; - che, avverso detta sentenza, entrambe le imputate, con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo del ricorso della Renar è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza); - che l'unico motivo del ricorso presentato dall'avv. Costanza Malerba nell'interesse della Gabrielli risulta inammissibile, in quanto, oltre a essere completamente versato in fatto, è intrinsecamente generico, essendo privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che, nell'interesse della Gabrieli, l'avv.
Costanza Malerba ha presentato anche un secondo ricorso, che, tuttavia, risulta inammissibile; che il diritto di impugnazione si era già "consumato" con la presentazione del precedente ricorso, (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011, Rv. 252027); che, in ogni caso, anche a volere ritenere che il secondo ricorso contenga motivi aggiunti, questi ultimi risulterebbero, comunque, inammissibili, atteso che «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850); che, in ogni caso, i due motivi di cui si compone il secondo ricorso sono inammissibili; che il primo motivo del secondo ricorso della Gabrieli è manifestamente infondato, atteso che, «ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora ... i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale» (Sez.
U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076); che il secondo motivo del secondo ricorso della Gabrieli è manifestamente infondato, atteso che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva formulata in appello era del tutto generica; - che la memoria difensiva dell'avv. Costanza Malerba, per Gabrieli Graziella, e la memoria dell'avv. Ninfa Renzini, per Renar Rossana, non contengono argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigli