Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to request alternative sanctions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gallo Domenico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, arguing issues regarding judicial duties during detention, the application of alternative sanctions, and the assessment of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appellant failed to explicitly request alternative sanctions in the appeal, did not provide specific grounds for the new arguments, and merely reiterated grievances already addressed in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 624-bis c.p.: The cassation appeal must be specific and distinct from the appeal grounds; if the appellant fails to explicitly request alternative sanctions or provide new specific arguments, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO DOMENICO nato a ACERRA il 03/05/1989 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Gallo Domenico era stato condannato per il reato di cui all'art. 624- bis cod. pen; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in caso di limitazione della libertà dell'imputato, l'obbligo per il giudice di esercitare, d'ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce, al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante, sussiste a condizione che il giudice che procede abbia conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale (cfr. in motivazione, Sez.
U, n. 7635 del 30/09/2021, Costantino, Rv. 282806); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'imputato non aveva chiesto l'applicazione delle sanzioni sostitutive; che «il ricorrente non può dolersi con l'impugnazione del mancato riconoscimento dei presupposti per la sanzione sostitutiva, se non ha sollecitato al riguardo i poteri della corte territoriale» (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, n.m.); che, «in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è onere dell'imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. nell'atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica» (Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, A., Rv. 285996); - che il terzo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 2 della sentenza); - che il quarto motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950;
Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695); - che il quinto motivo risulta inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; che l'appellante aveva lamentato l'eccessiva entità «degli aumenti operati a titolo di recidiva», ma non la mancanza dei presupposti per l'applicazione della recidiva; che, in ogni caso, i giudici di merito, sul punto, hanno reso una motivazione che risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690 (cfr. anche pagina 8 della sentenza di primo grado); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il C