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Ordinanza — n. 24201/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals by two women for aggravated theft dismissed as inadmissible due to lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24201/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Andreeva Penka and Zlatkova Stanka inadmissible. The appellants were convicted of aggravated theft, and their single appeal lacked any new grounds not previously argued in the appellate court. Consequently, the court dismissed the appeals and ordered the appellants to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they do not present new grounds or arguments not already examined in the appellate judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of new grounds aggravated theft conviction procedural costs award single appeal act motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANDREEVA PENKA nato il 05/10/1972 ZLATKOVA STANKA nato il 09/06/1991 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Andreeva Penka e Zlatkova Stanka erano state condannate per il reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, entrambe le imputate, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che l'unico motivo di ricorso risulta inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che le deducenti avessero formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente