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Ordinanza — n. 24198/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against business penalty for new grounds and insufficient mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24198/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new mitigating circumstance of special low severity and challenged the lack of reduction in the penalty increase. The court rejected these claims because the new grounds were not previously raised and the penalty was deemed appropriate given the significant commercial damage caused.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on new grounds or insufficiently developed arguments regarding sentencing mitigation are inadmissible if not deduced in prior proceedings, and penalties below the medium scale remain valid despite serious factual circumstances.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Grounds New Mitigating Circumstances Business Penalty Sanction Court of Cassation Review doppia punibilità prova del dolo altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARCHAOUI MOKHTAR nato a CITTA DI CASTELLO il 03/10/1994 avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che El Harchaoui Mokhtar ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'omessa concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità - è inammissibile in quanto inedito, relativo a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza;

Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata riduzione dell'aumento operato a titolo di continuazione e alla misura del trattamento sanzionatorio - è anch'esso inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, atteso che la Corte di appello ha evidenziato come la pena inflitta non possa ritenersi eccessiva, ponendosi comunque al di sotto del medio edittale, pur in presenza di un fatto grave che ha cagionato all'esercizio commerciale danni rilevanti (si veda, in particolare, pagina 2 del provvedimento impugnato);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente