Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding minor offense exemption. The appeal is inadmissible due to vagueness and unfounded claims. The court upholds the conviction based on established legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Astone inadmissible and ordered him to pay court costs. Astone challenged the appellate court's refusal to recognize the exemption for minor offenses, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this, stating the appeal lacked specific grounds and was unfounded because the lower court adequately addressed the lack of non-occurrence of the act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal must be specific and substantiated; a general challenge to the reasoning regarding the exemption for minor offenses is inadmissible if the lower court provided adequate motivation based on relevant factual elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASTONE ANTONINO nato a MESSINA il 12/01/1978 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Antonino Astone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che - decidendo a seguito di rinvio disposto dalla prima sezione penale della Corte di cassazione - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Igs. 159/2011; Rilevato che il motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - oltre ad essere aspecifico difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto; il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) - come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della non occasionalità della condotta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa