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Ordinanza — n. 24195/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances claim violates procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24195/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the appellate court erred in denying generic mitigating circumstances, claiming a lack of proper reasoning. The court rejected this, noting that the lower court's decision was logically sound and that it is not required to address every favorable element, only the decisive ones.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal alleging a defect in reasoning regarding the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible in the court of cassation if the lower court's decision is logically consistent and sufficiently motivated.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility court of cassation procedural defect criminal appeal falsificazione di monete inchiesta per falsità atti reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATANE LEONARDO nato a GIARRE il 07/07/1995 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Leonardo Patanè ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di tentata truffa e di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 magg