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Sentenza — n. 24194/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the offense was extinguished by prescription before the final judgment could take effect.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24194/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remanding the case because the underlying crime had been extinguished by prescription. The defendants argued for specific mitigating circumstances and conditional suspension of sentence, but the court found the offense committed in December 2015 had expired under the relevant penal code provisions. Consequently, the final judgment was voided as the legal basis for conviction no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by prescription before the final judgment becomes effective, the judgment must be annulled without remanding the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescrizione penale estinzione reato annullamento sentenza ritardo processo codice penale procedimento penale prescrizione massima restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Tuttavia, sebbene il ricorso sia ammissibile, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In quest'ottica, il reato risulta prescritto.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 219 legge fall.
Il ricorso non è manifestamente infondato, quanto al secondo motivo concernente l'attenuante di cui all'art. 219 legge fall. Tuttavia, sebbene il ricorso sia ammissibile, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
Tuttavia, sebbene il ricorso sia ammissibile, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MARINO ANNA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 10/05/1975 CERAOLO PIETRO nato a GIOIOSA MAREA il 28/09/1968 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Anna Marino e Pietro Ceraolo ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Patti, con la quale erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 217 e 224, n. 1), I. fall., ed erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia; Entrambi i ricorrenti, con il primo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen.; con il secondo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'alt- 219, I. fall.; e, con il terzo motivo, la sola ricorrente Anna Marino si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione per non esserle state riconosciute la circostanze attenuanti generiche e per non esserle stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Il ricorso non è manifestamente infondato, quanto al secondo motivo concernente l'attenuante di cui all'art. 219 legge fall. Tuttavia, sebbene il ricorso sia ammissibile, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In quest'ottica, il reato risulta prescritto. Rilevato che il reato risulta commesso in data 18/12/2015 ed è punito dall'art. 217 I. fall. con la reclusione inferiore nel massimo a sei anni, il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei, cui si sono aggiunti cento giorni di sospensione, risultando quindi spirato nel settembre 2023.

Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione in data il 26 settembre 2023.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché' il reato è estinto per prescrizione. Così de