Italian Court dismisses appeal for theft in condominium parking as immediate accessory to private residence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft in a residence. The appellant argued that the crime should be reclassified under Article 624 of the Penal Code, claiming the condominium parking was not a private dwelling. The court rejected this, ruling that the parking space constitutes an immediate accessory to the private residence, thereby validating the conviction under Article 624 bis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 624 bis cod. pen.: The space designated for parking within a condominium is considered an immediate accessory to the private residence, justifying the application of the aggravated theft provision rather than the standard theft provision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSAFIUME ENRICO nato a PALERMO il 10/03/1973 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Considerato che Enrico Passafiume ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del delitto a lui contestato nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen., lamentando, in particolare, un uso improprio da parte dei giudici di merito della nozione di "privata dimora", è manifestamente infondato, perché - come chiarito correttamente dalla Corte di merito - l'imputato si era introdotto nello spazio condominiale destinato al parcheggio, il quale costituisce pertinenza immediata della privata dimora con conseguente configurazione del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente