Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Sanfilippo's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued insufficient reasoning regarding his criminal responsibility for aggravated theft, but the court found the appeal generic and indeterminate. Consequently, the appeal was rejected because it failed to specify the elements required for judicial review under the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism so that the reviewing judge can exercise its power of scrutiny.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/04/1961 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Giuseppe Sanfilippo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2