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Ordinanza — n. 24191/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting challenges to factual reasoning and sentencing equivalence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24191/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Antonino Bona and Giuseppina Fiaschè inadmissible, upholding their conviction for aggravated theft. The appellants argued that the lower court's reasoning was illogical and its assessment of evidence flawed, but the Supreme Court ruled that such challenges fall outside the scope of appellate review. The court emphasized that the trial judge's conclusions on anthropometric identification and sentencing equivalence were logically sound and not subject to re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or logical consistency of the lower court's reasoning; appeals challenging the substance of the judgment's motivation are inadmissible unless they reveal logical arbitrariness.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Substantive Review Prohibition Sentencing Equivalence Anthropometric Evidence Cassazione Roma Burden of Proof altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONA ANTONINO nato a PRATO il 14/05/1995 FIASCHE GIUSEPPINA nato a SIRACUSA il 19/09/1999 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Antonino Bona e Giuseppina Fiaschè ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti, con la quale sono stati ritenuti responsabili dei reati di furto pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5), evidenziando come l'identificazione dell'imputata consegua agli accertamenti antropometrici, i quali mostravano plurimi elementi morfologici riconducibili alla Fiasché, ed erano confermati dalla visione dei fotogrammi estratti dalle videoriprese delle telecamere di sorveglianza; Considerato che il suddetto motivo, nella parte in cui contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano pag. 6 e 7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.