Italian Court dismisses appeal regarding sentencing discretion and generic mitigating circumstances under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances and the minor property damage under Article 62 of the Penal Code. The court ruled that sentencing discretion regarding aggravating and mitigating factors belongs to the trial judge, who must balance these elements according to Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The trial judge possesses discretionary power to balance aggravating and mitigating circumstances when setting the penalty, and appeals challenging this balance are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAMPIANO MIRCO nato a TERMINI IMERESE il 01/08/1994 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Mirco Piampiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due delitti di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si censura la violazione della legge in odine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della sussistenza della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti e al giudizio di bilanciamento le ritenute aggravanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Ritenuto che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, e in particolare alle ragioni - il non esiguo valore della refurtiva - per cui ha escluso la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 ma