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Ordinanza — n. 24189/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior settlement and abstract legal qualification arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24189/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance sentence for aggravated theft and false declaration to a public official, arguing errors in sentencing and legal qualification. The court rejected these claims because the appellant had previously reached a settlement on the penalty, rendering the sentencing complaint non-justifiable, and because the appeal raised abstract legal errors rather than manifest errors of fact or law permitted by law.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 comma 2-bis c.p.p.; Appeals against penalty application are inadmissible if based on prior settlement agreements or abstract legal qualification errors not amounting to manifest errors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prior settlement agreement false declaration public official aggravated theft penalty manifest error requirement qualificazione giuridica dei fatti credibilità dell'identità censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
In ogni caso, il ricorso è proposto al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELLAT AMINE ( CUI 0561NSW ) nato il 06/07/1989 avverso la sentenza del 08/01/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA VaISIX--931443-Pa44; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Considerato che Khellat Amine ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena di mesi dieci di reclusione in ordine ai reati di furto aggravato e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si censura la violazione della legge ed il vizio motivazionale in ordine alla commisurazione del trattamento sanzionatorio - deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non deducibili in quanto incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui si denunzia vizio di violazione di legge nonché il vizio di motivazione, deducendo l'erroneità della qualificazione giuridica dei fatti ricondotti al delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri - è inammissibile essendo prospettato in termini meramente astratti, censurandosi in realtà la sussistenza del reato ascritto e non già la sua qualificazione giuridica.

In ogni caso, il ricorso è proposto al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il quale, avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre con il ricorso per cassazione l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis