Italian Court dismisses appeal as facts are for trial judges, not appellate review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Moldovan Christian Liviu and Gonnan Bobica Dalia inadmissible. The appellants argued against the factual basis for their convictions regarding theft and related crimes, but the court ruled that such arguments constitute mere complaints rather than legal errors. Since the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual evidence, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; In the Italian Court of Cassation, appeals based solely on factual disputes are inadmissible because the evaluation of evidence is exclusively reserved to the trial judge, and the Court of Cassation cannot re-read factual elements or adopt new factual parameters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOLDOVAN CHRISTIAN LIVIU nato il 01/01/1994 GOMAN BOBICA DALIA nato il 19/02/1981 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Moldovan Christian Liviu e Gonnan Bobica Dalia ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la condanna di Moldovan per una serie di reati di furto e tentato furto pluriaggravato e di Gonnan per i reati di ricettazione e favoreggiamento;
Considerato che ricors‘, propostt nell'interesse di entrambi gli imputati e 1,0 articolato in due motivi, contesta Ta correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 6), 7), 8) e 10); Rilevato che i motivi non sono consentiti in sede di legittimità perché fondati su mere doglianze in punto di fatto; nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). ,N Rilevato, pertanto, che ricorsif) deve essere dichiarato inammissibiI4, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 maggio 2025 Il consigliere estenso