Cassation court dismisses appeal for generic and inadmissible factual re-evaluation arguments against appellate sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Francesco Miglio's appeal against the Turin Court of Appeal's partial reform of his aggravated theft conviction inadmissible. Miglio argued for nullity of the lower court's decision and challenged the appellate court's assessment of aggravating and mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and because they attempted to reconstruct facts using criteria different from those applied by the trial judge, which falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they merely propose a different evaluation of evidence or generic criticisms of the persuasiveness of the motivation without demonstrating manifest illogicality or contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIO FRANCESCO nato a GENOVA il 23/04/1980 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Francesco Miglio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, escludendo la circostanza aggravante della destrezza e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Biella, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alle ragioni poste alla base della mancata declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale, è inammissibile in quanto generico, essendo fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, omettendo di confrontarsi con le corrette valutazioni espresse dalla sentenza impugnata e dunque non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3).
Sul punto, occorre ribadire che la Corte di cassazione ha affermato che si pongono fuori dal sindacato di legittimità le censure dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa e non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am