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Ordinanza — n. 24184/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24184/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals by Davide and Denis Crosetto inadmissible, upholding their convictions for aggravated theft. The court rejected arguments regarding recidivism and minor property damage, ruling that the lower courts correctly applied statutory criteria for assessing criminal inclination and economic harm. Consequently, the defendants were condemned to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 53, legge n. 689/1981: Appeals on substantive sentencing grounds are inadmissible in the stage of legality, and mitigating circumstances require specific judicial reasoning based on statutory criteria rather than general gravity of facts.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Stage of Legality Inadmissible Appeal Recidivism Assessment Substitute Detention Aggravated Theft Procedural Costs pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 53, legge n. 689 del 1981
6 del provvedimento impugnato), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ed in particolare evidenziando l'insussistenza di uno dei presupposti cui l'art. 53, legge n.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CROSETTO DAVIDE nato a VENARIA REALE il 11/03/1987 CROSETTO DENIS nato a VENARIA REALE il 08/05/1992 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; t Rilevato che Davide Crosetto e Denis Crosetto ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, con la quale erano stati condannati per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo, che contesta il vizio di motivazione in ordine sia alla mancata esclusione della recidiva contestata a Davide Crosetto, sia al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., a favore di entrambi i ricorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Quanto alla recidiva, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato sub ludice.

In relazione alla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il motivo di ricorso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, atteso che l'applicazione di detta attenuante presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695). Pertanto, in relazione ad entrambe le circostanze, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, con la conseguenza che il provvedimento impugnato non risulta affetto dagli asseriti difetti di contraddittorietà o palese illogicità.

Ritenuto che il secondo motivo, con cui i ricorrenti contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata concessione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito, sul punto, hanno motivato in maniera logica ed adeguata in ordine alle ragioni per le quali non hanno ritenuto possibile sostituire la pena detentiva (vd. p. 6 del provvedimento impugnato), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ed in particolare evidenziando l'insussistenza di uno dei presupposti cui l'art. 53, legge n. 689 del 1981 ancora la valutazione del giudice ai fini del riconoscimento della pena sostitutiva e cioè un positivo giudizio prognostico in ordine alla idoneità della pena prevenire il pericolo di recidivanza; i Rilevato che all'inammissibilità de ll ricors4 consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

t IC4R5/ Dichiara inammissibilf (1 :)r e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a