Italian Court dismisses appeal against aggravated assault conviction for lack of substitute penalty request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Matteo Macaluso's appeal against his aggravated assault conviction inadmissible. The appellant argued that the lower courts failed to consider a substitute penalty under Article 20-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the trial judges provided logical and adequate reasoning for denying the alternative measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower courts have logically and adequately motivated the refusal of a substitute penalty, rendering the complaint manifestly unfounded.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACALUSO MATTEO nato a CHIVASSO il 03/01/2000 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; - Rilevato che Matteo Macaluso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate; - Ritenuto che il primo ed unico motivo, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata concessione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito, sul punto, hanno motivato in maniera logica ed adeguata le ragioni per le quali non hanno ritenuto possibile sostituire la pena detentiva (vd. p. 5 del provvedimento impugnato), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/05/