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Ordinanza — n. 24183/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated assault conviction for lack of substitute penalty request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24183/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Matteo Macaluso's appeal against his aggravated assault conviction inadmissible. The appellant argued that the lower courts failed to consider a substitute penalty under Article 20-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the trial judges provided logical and adequate reasoning for denying the alternative measure.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower courts have logically and adequately motivated the refusal of a substitute penalty, rendering the complaint manifestly unfounded.

Parole chiave

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substitute penalty aggravated assault appeal inadmissibility Penal Code judicial reasoning abbandono per lesioni personali aggravamento della pena risarcimento del danno alla persona

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACALUSO MATTEO nato a CHIVASSO il 03/01/2000 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; - Rilevato che Matteo Macaluso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate; - Ritenuto che il primo ed unico motivo, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata concessione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito, sul punto, hanno motivato in maniera logica ed adeguata le ragioni per le quali non hanno ritenuto possibile sostituire la pena detentiva (vd. p. 5 del provvedimento impugnato), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/05/