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Ordinanza — n. 24181/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft verdict for inadmissible factual complaints and discretionary sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24181/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred in evaluating interrogation statements and failed to balance mitigating and aggravating circumstances. The court rejected these claims as mere complaints lacking specific argumentation and exceeding the cassation court's power to review discretionary sentencing decisions.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or discretionary sentencing evaluations without logical flaws or arbitrariness are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints discretionary sentencing aggravated theft cassation review aggravamento della pena pena complementare altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMISANO NAZZARENO nato a PALMI il 25/06/1971 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Nazzareno Palmisano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due delitti di furto aggravato; Rilevato altresì che con memoria in data 15 aprile 2025, l'imputato insiste nei motivi di ricorso;

Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio - oltre ad essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), è altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Ritenuto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si censura la violazione della legge e l'insufficienza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza ovvero dell'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); / Ritenuto che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.