Italian Court dismisses appeal against theft conviction due to lack of plea on prosecutability and valid prescription period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the court failed to address the lack of a private prosecution requirement and the statute of limitations. The court rejected these claims because the first issue was not raised on appeal, creating res judicata, while the second was dismissed as the twelve-year prescription period for the theft committed in 2015 does not expire until 2027.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, n. 7 cod. pen.; Art. 624, comma 3 cod. pen.; Art. 157, 161 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to raise a ground regarding the lack of private prosecution when the crime is prosecutable ex officio, and if the statute of limitations has not yet expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIMBRU SEHRIY nato il 23/03/1979 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; I 94‘01/4-A Rilevato che Chimbru pgin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato . la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denunzia l'inosservanza della legge in ordine alla omessa dichiarazione di non doversi procedere per mancanza di querela - è manifestamente infondato in quanto la ritenuta sussistenza, in primo grado, dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. - da cui discende, ai sensi dell'art. 624, comma 3, cod. pen., la procedibilità d'ufficio del reato contestato - non è stata oggetto di gravame nel giudizio di appello.
La conseguente formazione, sul punto, del giudicato impedisce al giudice dell'appello, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, l'analisi della questione, con conseguente immutabilità del regime di procedibilità del reato ascritto; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si censura l'inosservanza della legge in ordine alla omessa dichiarazione di prescrizione del reato - è manifestamente infondato in quanto, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione del delitto ascritto, commesso in data 13 gennaio 2015 ed equivalente ad anni dodici mesi sei, è destinato a spirare il 13 luglio 2027;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07