Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24177/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime of simple documentary bankruptcy was extinguished by prescription after 200 days of suspension.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24177/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the second-instance judgment confirming the first-instance conviction for simple documentary bankruptcy due to the expiration of the statute of limitations. The defendant argued against the finding of the objective element of the crime, but the court noted that no evidence remained to support a conviction under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the crime was extinguished by prescription after the 200-day suspension period expired on May 24, 2024, leading to the annulment without remittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 158, cod. pen.: When the statute of limitations expires after the suspension period of 200 days, the crime is extinguished by prescription, necessitating the annulment of the conviction without remittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations simple documentary bankruptcy criminal prescription suspension period annulment without remittal extinction of crime Code of Criminal Procedure sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
In assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 24 maggio 2024 è decorso del termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 200 giorni di sospensione.
Art. 158, cod. pen.
Art. 217, comma 2, I.fall., cod. pen.
Giuseppe Gurrieri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 12 settembre 2019, con cui era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 217, comma 2, I.fall., ed era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 36613 del 15/07/2010, Rv. 248434
Sez. 5, n. 36613 del 15/07/2010, Rv. 248434 - 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GURRIERI GIUSEPPE nato a RAGUSA il 28/04/1983 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe Gurrieri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 12 settembre 2019, con cui era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 217, comma 2, I.fall., ed era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorrente si duole, con il primo motivo, della violazione di legge e del vizio di motivazione per essere stato ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato; e, con il secondo motivo, della violazione di legge e del vizio di motivazione per non essere stato applicato l'art. 131-bis, cod. pen.

2. Il ricorso non è manifestamente infondato con riguardo al primo motivo di censura, alla luce della giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta documentale semplice (v. Sez. 5, n. 36613 del 15/07/2010, Rv. 248434 - 01). In assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 24 maggio 2024 è decorso del termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 200 giorni di sospensione.

3. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché' il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il