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Ordinanza — n. 24176/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24176/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24176/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHURTSILAVA MAMUKA nato il 09/11/1983 avverso la sentenza del 18/11/2024 del GIP TRIBUNALE di PORDENONE[dato av>rig6alle partt udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Mamuka Khurtsilava ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone, Sezione Gip - Gup, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa, per il reato pluriaggravato di furto in abitazione; Considerato che il ricorso proposto dall'imputato, che contesta vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24176/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa, per il reato pluriaggravato di furto in abitazione; Considerato che il ricorso proposto dall'imputato, che contesta vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Parole chiave

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aggravamento della pena gravi addebiti penali truffa aggravata furto di lieve entità furto aggravato verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHURTSILAVA MAMUKA nato il 09/11/1983 avverso la sentenza del 18/11/2024 del GIP TRIBUNALE di PORDENONE[dato av>rig6alle partt udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Mamuka Khurtsilava ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone, Sezione Gip - Gup, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa, per il reato pluriaggravato di furto in abitazione; Considerato che il ricorso proposto dall'imputato, che contesta vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore Il President