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Ordinanza — n. 24173/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of specific argumentation against lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24173/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Tommaso Palombo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Palombo argued against the confirmation of his conviction for bankruptcy-related crimes, claiming errors in the lower court's reasoning and failure to apply mitigating circumstances. The court rejected these grounds because they constituted mere factual complaints that merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing specific, reasoned criticism.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if based on mere factual complaints or repetitive arguments that fail to provide specific, reasoned criticism of the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints lack of specific argumentation bankruptcy crimes conviction mitigating circumstances denial prove tardive allegazioni insufficientemente motivate tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALOMBO TOMMASO nato a TERMOLI il 07/03/1960 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; r Rilevato che Tommaso Palombo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui gli art. 216 e 223 L. fall.; Rilevato che con memoria in data 29 aprile 2025, il ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso, svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure;

Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il capo 1), punto b) - non è consentito in sede di legittimità perché fondato su mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 2) e 3) - non è consentito in sede di legittimità perché fondato su mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che il terzo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; t Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025 Il consigliere este