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Ordinanza — n. 24170/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding attempted aggravated theft and lack of specific non-prosecution arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24170/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Zinni inadmissible due to the generic nature of his complaint. Zinni challenged the second-instance confirmation of his conviction for attempted aggravated theft, arguing non-prosecution based on the minor nature of the offense. The court rejected this claim because the appeal failed to specify the factual elements supporting the alleged error, as the lower courts correctly identified habitual conduct as the bar to non-prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that do not indicate the specific elements of the decision under attack or the legal basis for the alleged error.

Parole chiave

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generic appeal grounds non-prosecution minor offense habitual conduct bar attempted aggravated theft inadmissible cassation appeal documenti mancanti inosservanza del termine produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINNI FRANCESCO nato a CHIETI il 18/11/1985 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Considerato che Francesco Zinni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di tentato furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è assolutamente generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, la quale non attacca l'elemento posto a fondamento della decisione della Corte di merito, la quale ha ritenuto ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità l'abitualità della condotta (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente