Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of general mitigating circumstances and manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming liability and sentencing, arguing for generic mitigating circumstances based on personal hardship. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting the appellant deliberately chose criminal activity for sustenance without valid alternatives, and held that the lower court's reasoning was sufficient without listing every favorable element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court's denial of generic mitigating circumstances is based on a clear assessment of the defendant's deliberate criminal conduct and lack of viable alternatives, requiring no exhaustive listing of all favorable elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI ALESSIO nato a MANDURIA il 01/10/1979 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Mancini Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità, rideterminando la pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile in quanto non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 1 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
La Corte territoriale evidenzia che il disagio dell'imputato non può valere ai fini dell'applicazione delle invocate attenuanti e i numerosi precedenti gravanti sullo stesso rivelano come questi abbia deliberatamente scelto di dedicarsi ad attività delittuose per provvedere al proprio sostentamento senza reperire alcuna valida alternativa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid