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Ordinanza — n. 24168/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding lack of formal complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24168/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by failing to recognize a specific document as a formal criminal complaint, claiming a violation of procedural norms. The court rejected this argument, noting that the lower court correctly identified the document as substantively functioning as a complaint based on established case law, rendering the appellant's objections manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged violation of law or defect in reasoning is manifestly unfounded because the lower court's reasoning is clearly contradicted by the case file and supported by settled jurisprudence.

Parole chiave

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inadmissibility appeal manifestly unfounded criminal complaint formalities procedural violation Cassation dismissal bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARIBA ANTONIO nato a ZEVIO il 26/08/1978 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Variba Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di un idoneo atto di querela - è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali. Difatti, la Corte territoriale ha specificamente e congruamente motivato al riguardo, evidenziando che il verbale di sit del 4 novembre 2015, seppur così formalmente denominato, ha sostanzialmente valore di querela, in quanto (a pag.

2) contiene la volontà punitiva espressa dalla persona offesa di punire il colpevole, la cui manifestazione - secondo il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità - non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648 - 01). Tale conclusione comporta l'assorbimento dell'ulteriore censura concernente la mancanza della qualifica di ufficiale di PG nel brigadiere che aveva raccolto la precedente denuncia; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore Il President