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Sentenza — n. 24162/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals for two defendants but annuls sentence for third due to statute of limitations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24162/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals of Danilo Montisci and Mariano Pitzianti inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal responsibility. Conversely, the appeal of Gabriele Pitzianti was partially allowed because the Court found the specific offense committed in 2016 had expired due to the statute of limitations. Consequently, the judgment against Pitzianti was annulled without remittal, while the others were condemned to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 159 c.p.p.; Art. 159 c.p.p. establishes that when a crime is extinguished by prescription, the judgment convicting the accused must be annulled without remittal.

Parole chiave

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statute of limitations prescription of crime annulment without remittal inadmissible appeal criminal responsibility falsa dichiarazione della parte reticenza dolosa dei difetti dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 159 c.p.p.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
i l it4t, i - u154'10 , Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod.
Art. 114 cod. pen.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell'art. 114 cod. pen. in relazione alla mancata valutazione del carattere minimo del contributo materiale alla commissione del reato prestato dal ricorrente, in ragione del suo ruolo di mero ausiliario nell'attività di consulenza, non è inammissibile 0 krA '4.
art. 479 cod. pen
Con sentenza in data 26 settembre 2023, la Corte d'appello di Firenze, mal,N o riformando la decisione di assoluzione emessa dal GUP del Tribunale di iren ha ritenuto Danilo Montisci, Gabriele Pitzianti e Mariano Pitzianti responsabili del reato di cui all'art. 479 cod. pen.
art. 603 cod. proc. pen
Legittimamente, pertanto, iI giudice dell'appello non ha proceduto alla rinnovazione della prova dichiarativa, in accordo con quanto previsto dal vigente testo del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen.
art. 121 cod. proc. pen
Il quinto motivo - con il quale si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello omesso di considerare e valutare la memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen.
art. 114 cod. pen
Il secondo motivo, concernente la violazione dell'art. 114 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 6, n. 21408 del 12/04/2023
Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024
Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MONTISCI DANILO nato a CAGLIARI il 26/01/1982 PITZIANTI MARIANO nato a CAGLIARI il 03/06/1949 PITZIANTI GABRIELE nato a CAGLIARI il 20/12/1996 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza in data 26 settembre 2023, la Corte d'appello di Firenze, mal,N o riformando la decisione di assoluzione emessa dal GUP del Tribunale di iren ha ritenuto Danilo Montisci, Gabriele Pitzianti e Mariano Pitzianti responsabili del reato di cui all'art. 479 cod. pen.

2. Il ricorso proposto avverso tale sentenza nell'interesse di Danilo Montisci è inammissibile. 2.1. Il primo motivo del ricorso proposto- con il quale si denuncia l'inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico ministero in ragione della genericità dei motivi di impugnazione - è manifestamente infondato, atteso che nella specie l'atto di impugnazione ha individuato e argomentato in modo adeguato i rilievi critici svolti rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 2.2.

Il secondo motivo - con cui si deduce la violazione del principio devolutivo per avere la Corte d'appello esaminato questioni di fatto e di diritto non devolute alla sua cognizione con l'atto di impugnazione - è manifestamente infondato, posto che il giudice d'appello ha una cognizione piena, pur se delimitata, in forza dell'effetto devolutivo, dai capi e dai punti oggetto di gravame, che le consente di valorizzare dati di fatto ed elementi di prova risultanti dagli atti del procedimento (ex plurímis, Sez. 6, n. 21408 del 12/04/2023, Fabbrocino, Rv. 284684 - 01). 2.3.

Il terzo e il quarto motivo - con cui si deduce vizio di motivazione e vizio di violazione di legge per avere la Corte d'appello ribaltato la pronuncia di assoluzione senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale - sono manifestamente infondati, atteso che nella specie il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del rito abbreviato. Invero, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, l'obbligo di rinnovazione previsto dall'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. risulta espressamente circoscritto alle prove dichiarative assunte nel corso del dibattimento di primo grado ovvero a seguito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 c.p.p. dunque escluso che il giudice dell'appello, il quale intenda riformare la sentenza assolutoria di primo grado pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, sia tenuto a rinnovare l'esame di testi che abbiano reso dichiarazioni esclusivamente nel corso delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 - 01, in motivazione).

La medesima pronuncia ha altresì precisato che in base al principio tempus regít actum, la riforma trova immediata applicazione nel giudizio di appello, rilevando il tempo in cui l'atto del procedimento, ricompreso nel giudizio di impugnazione, viene ad essere compiuto. Legittimamente, pertanto, iI giudice dell'appello non ha proceduto alla rinnovazione della prova dichiarativa, in accordo con quanto previsto dal vigente testo del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. 2.4. Il quinto motivo - con il quale si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello omesso di considerare e valutare la memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. prodotta dall'imputato - è manifestamente infondato atteso che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, potendo influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, sicché è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano e cioè evidenziare il nesso tra il memoriale e la pretesa nullità, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sul punto (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578 - 01).

Nella specie il ricorrente non ha in alcun modo adempiuto a tale onere, limitandosi a lamentare l'omessa considerazione della memoria, senza indicare l'argomento decisivo di cui sarebbe stata omessa la considerazione. 2.5. Il sesto motivo - con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

Con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato, laddove, pur dando atto che nella perizia si faceva riferimento a disturbi ambientali e contaminazione del segnale riscontrati nelle intercettazioni, tuttavia non dava conto della possibilità di margini di errore, né delle difficoltà di ascolto delle conversazioni (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata).

3. Il ricorso nell'interesse di Mariano Pitzianti è inammissibile. 3.1. Il primo motivo - con il quale si denuncia la violazione del principio della rinnovazione della prova dichiarativa a seguito del ribaltamento della sentenza di assoluzione e sul quale insiste la memoria depositata dal difensore in data 17/04/2025 - è manifestamente infondato per le ragioni già in precedenza specificate (§ 2.3) e da intendersi qui integralmente richiamate. t 3.2. Il secondo motivo - con il quale si deduce l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero in quanto depositato da persona delegata il cui nome risulterebbe illeggibile - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, si limita ad indicare in modo del tutto aspecifico gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3.3. Il terzo motivo - con cui si denuncia l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è manifestamento infondato atteso che le ragioni del rigetto possono ben desumersi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, nonché dai motivi del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01).

4. Il ricorso nell'interesse di Gabriele Pitzianti propone cinque motivi di ricorso. Il secondo motivo, concernente la violazione dell'art. 114 cod. pen. in relazione alla mancata valutazione del carattere minimo del contributo materiale alla commissione del reato prestato dal ricorrente, in ragione del suo ruolo di mero ausiliario nell'attività di consulenza, non è inammissibile 0 krA '4. i l it4t, i - u154'10 , Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, tenuto conto di 103 giorni di sospensione, il fatto commesso in data 23/04/2016 risulta prescritto in data 03/02/2024 e il fatto commesso in data 30/04/2016 risulta prescritto in data 10/02/2024.

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a Gabriele Pitzianti, perché il reato è estinto per prescrizione. I ricorsi di Montisci Danno e Pìtzianti Mariano devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del solo Gabriele Pitzianti perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibili i ricorsi di Montìsci Danilo e Pitzianti Mariano che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di e