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Ordinanza — n. 24161/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy conviction for lack of admissibility of new fact arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24161/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to introduce new factual interpretations and evidence evaluations not permitted in the final instance. The lower court had convicted the defendant for bankruptcy crimes based on his role as a de facto administrator, supported by witness testimonies and declarations of a nominal shareholder. The court rejected the appeal as it sought to re-evaluate the logical consistency of the trial court's reasoning, which is strictly prohibited under Italian law.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings or the logical consistency of the lower court's reasoning; appeals must be limited to violations of law and procedural vices, not requests for a different reconstruction of facts or a new assessment of evidence credibility.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Bankruptcy Crimes De Facto Administrator Admissibility of Appeal Final Instance Preclusion Evidence Evaluation appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 216 L. Fall.
Art. 646 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, Commodaron Rv. 285881
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANGHI TONY nato a TORINO il 09/09/1971 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; t, Rilevato che Tony Zanghi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt.216 L. Fall. e 646 cod. pen.; Considerato che non può essere accolta l'istanza di rinvio per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze deliberata dall'Unione camere penali per i giorni del 5, 6 e 7 maggio 2025, aAtteso che nella specie la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento delle parti (vedi Rv. 284786 - 01);

Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non è consentito in sede di legittimità in quanto propone una diversa lettura dei dati processuali e ricostruzione storica dei fatti, sollecitando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; in particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale intraneus, nell'assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, Commodaron Rv. 285881).

Nel caso di specie la corte territoriale ha adeguatamente argomentato in ordine alla attribuzione della predetta qualifica al ricorrente, evidenziando non solo l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dall'amministratore di diritto Ciardullo Corrado - rivelatosi un mero "prestanome" all'interno della società - ma anche i riscontri ricavati dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali (si vedano in particolare pag. 11-14 della sentenza impugnata). Né sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, t l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025 Il consiglie