Italian Court dismisses appeal against conviction for accounting fraud due to procedural preclusion on logical review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the appellate court's reasoning regarding his liability for accounting fraud and the sentencing duration. The court ruled that Italian law strictly prohibits the Supreme Court from re-evaluating the logical consistency or persuasiveness of lower court decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the logical consistency or persuasiveness of the reasoning used by lower courts to establish criminal liability or determine sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALTAGIRONE GIOVANNI nato a VERCELLI il 28/04/1967 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Considerato che Giovanni Caltagirone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 223 commal, 216 comma 1 n.
2. L. Fall.; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; Considerato che la Corte d'appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità, evidenziando come sul ricorrente gravavano, quale membro del consiglio di amministrazione a far data dal 12 luglio 2017, i doveri di vigilanza e controllo di cui all'art. 2392 cod. civ., e come non solo dalle dichiarazioni del teste Agostini, ritenuto attendibile, ma anche dalla documentazione acquista in dibattimento emergeva che l'occultamento delle scritture contabili fosse strumentale a conseguire un ingiusto vantaggio e cagionare un danno ai creditori (si veda, in particolare, pag. 6 del provvedimento impugnato);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla quantificazione della durata della pena accessoria, è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fornito adeguata motivazione sulla determinazione della pena principale, la quale si estende alle pene accessorie (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); Letta la memoria difensiva in data 15/04/2025 con la quale rappresentano argomenti totalmente aspecifici, insistendo sull'ammissibilità del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere