Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24158/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on attempted theft, ruling sentencing discretion is within trial court's authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24158/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the trial court's refusal to grant general mitigating circumstances and the resulting sentence for attempted theft. The court held that sentencing discretion, including the application of aggravating and mitigating factors, falls under the trial judge's authority and does not require consideration of every argument presented.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.; The trial court's discretion in sentencing, including the assessment of aggravating and mitigating circumstances, is not subject to appellate review unless the decision lacks a reasoned basis or violates legal principles.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted theft sentencing discretion mitigating circumstances general mitigation appeal inadmissibility Italian criminal law Corte di Cassazione ammissione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELOSI PATRICK nato a EMPOLI il 23/09/1987 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Considerato che Patrick Pelosi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, escludendo la circostanza aggravante della destrezza e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla pena complessivamente irrogata, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; non è, inoltre, necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Considerato che, nella specie, l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore Il Presi