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Ordinanza — n. 24157/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of formal requirements and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24157/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Stojanovic and Duretovic inadmissible. Stojanovic's appeal was rejected because the appellate court adequately addressed the lack of generic mitigating circumstances without needing to list every favorable element. Duretovic's appeal was rejected because it was personally signed by the defendant, violating the mandatory rule requiring defense counsel to sign cassation appeals.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 c.p.p.; While the court of first instance need not consider all favorable elements when denying generic mitigating circumstances, it must reference decisive ones; cassation appeals must be signed by defense counsel, not the defendant personally.

Parole chiave

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cassation appeal formalities generic mitigating circumstances defense counsel signature procedural inadmissibility personal signing of appeal diritto a un difensore cancellazione dall'albo avvocati ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STOANOVIC LUCA nato a LEGNANO il 05/10/1997 DURETOVIC SIMONE nato a CARMAGNOLA il 01/02/1997 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; t- Considerato che Stojanovic Luca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermando nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso proposto da Stojanovic, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte dì Appello ha chiarito adeguatamente perché l'imputato non fosse meritevole del beneficio richiesto);

Considerato che Duretovic Simone ricorre avverso la medesima sentenza che, provvedendo sull'accordo delle parti, ha rideterminato la pena irrogato in primo grado per il reato di furto aggravato; Rilevato che il ricorso proposto da Duretovic è stato personalmente sottoscritto dall'imputato, in violazione del principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così