Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to grave tax evasion facts and prior suspended sentence. The court rejected the request for a suspended sentence. The appeal was declared inadmissible because the facts constitute a grave offense and the defendant had already benefited from a suspended sentence, making the request for a new one incompatible with the law. The court ruled that the appeal is inadmissible due to the gravity of the offense and the prior suspension of sentence, which precludes a new benefit. The defendant is ordered to pay the procedural costs and a fine. The court held that the appeal is inadmissible because the facts constitute a grave offense and the defendant had already benefited from a suspended sentence, making the request for a new one incompatible with the law. The defendant is ordered to pay the procedural costs and a fine. The court held that the appeal is inadmissible because the facts constitute a grave offense and the defendant had already benefited from a suspended sentence, making the request for a new one incompatible with the law. The defendant is ordered to pay the procedural costs and a fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a suspended sentence for tax evasion, arguing for a new suspension despite having already benefited from one previously. The court rejected this, noting the offense was grave due to hidden tax documents and the appellant's prior record, which precludes a new suspended sentence under the relevant statutes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 164 c.p.: The court finds the appeal inadmissible when the offense is grave and the defendant has already benefited from a suspended sentence, as the law does not permit a new suspension in such circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto daCosta Renzo Paolo, nato a Castellamonte il 25/07/1963, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 05/07/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti RITENUTO IN FATTOE IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino, in riformadella sentenza del Tribunale di Ivrea del 16/05/2022, rideterminava la pena inflitta a Renzo Paolo Costa per i l delittodi cui all’art. 10 d. lgs. 74/2000 in anni 1 di reclusione .
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’articolo 131-bis cod. pen., e, con un secondo motivo, l’omessa concessione della pena sospesa.
3. Ilricorso è inammissibile.
4. La Corte territoriale, infatti, evidenzia che il fatto, alla luce di una valutazione complessiva, non può che ritenersi grave, alla luce della circostanza che sono stati occultati documenti relativi a quattro annualità di imposta e vi è stata un evasione di rilevante importo, elementi che non consentono né di ricondurre il fatto alla particolare tenuità del fatto né, in relazione alla sospensione condizionale della pena (beneficio di cui peraltro il ricorrente ha già goduto), di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla astensione alla commissione di futuri delitti.
Tale motivazione, sia pur succinta, fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte, la quale ritiene addirittura che la motivazione possarisultare implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 -02). Quanto alla pena sospesa, questa Corte ritiene che la valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 c.p. richiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p.(Sez. 2, n. 2742 del 15/12/2020, dep. 2021, Gaye, n.m.), sia in relazione alla gravità del reato (modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo), sia con riguardo alla capacità a delinquere (motivi a delinquere e carattere del reo, precedenti penali, condotta del reo antecedente, contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita).
5. Del resto, la Corte territoriale ha anche chiarito che il ricorrente, avendo già usufruito del beneficio della pena sospesain relazione alla condanna ad anni 1 e mesi 4 di reclusione per il delitto di ricettazione, giusta sentenza del Tribunale di Ivrea (irr. 16/03/2001), non avrebbe potuto comunque godere del beneficioavendo la pena complessivamente inflitta superato i limiti di cui all’articolo 164 cod. pen., correttamente evidenziando che l'estinzione del reato a seguito della (prima) sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto (anche) ai fini della seconda concessione ( Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863 –01; Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem, Rv. 277457; Sez. 5, n. 3553 del 26/11/2013, dep. 2014, Valenza, Rv. 258668 -01).
6. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso