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Ordinanza — n. 24078/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated robbery, upholding refusal of minor damage mitigation due to severe physical harm.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24078/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gahouith Boujnati inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged the lower court's refusal to apply the minor damage mitigation circumstance under Article 62(4) of the Penal Code. The court ruled that while the stolen value was low, the severe physical and moral harm inflicted on the victim and repeated attacks on police rendered the overall damage not specially minor, a factual assessment reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The minor damage mitigation circumstance for aggravated robbery requires a comprehensive evaluation where the overall prejudice is specially minor, considering not only the low value of stolen goods but also the severe effects on the victim's physical and moral integrity.

Parole chiave

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aggravated robbery minor damage mitigation Article 62 Penal Code physical harm assessment Cassation inadmissibility special minor damage plurioffensive crime abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Gahouith Boujnati; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione, nel giudizio di responsabilità per il reato di rapina aggravata, della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32100 del 01/06/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAHOUITH BOUJNATI nato il 03/12/2001 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gahouith Boujnati; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione, nel giudizio di responsabilità per il reato di rapina aggravata, della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che «ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici» (Sez. 2, n. 32100 del 01/06/2021, Profili, non mass.). nel caso di specie il giudice di appello, facendo riferimento al valore del bene sottratto (1000,00 euro) e alle concrete modalità del fatto - caratterizzato dalla circostanza che l'imputato non solo si è impossessato del bene con violenza, arrecando un consistente pregiudizio fisico e morale alla persona offesa, ma ha anche colpito a più riprese le forze dell'ordine per garantirsi l'impunità - ha dunque adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per cui non vi sia spazio per definire il danno arrecato particolarmente lieve (sul punto, si veda pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Consigliere tensor