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Ordinanza — n. 24076/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds contesting the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24076/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Barbato inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Barbato's sole ground of appeal vaguely alleged motivational deficiencies without specifying why the appellate court should have acquitted him under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that an appeal is inadmissible when it fails to establish a clear correlation between the arguments presented in the contested decision and the reasons advanced by the appellant, ignoring the actual content of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specify the reasons why the lower court's decision is incorrect, without establishing a correlation between the grounds of the contested decision and the arguments of the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds motivational deficiencies correlation of arguments procedural costs regolamento aziendale violazione del mandato distacco di lavoratori

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
pen., genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare le ragioni per cui il giudice di Appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Barbato Antonio; Considerato che l'unnico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare le ragioni per cui il giudice di Appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO ANTONIO nato a CASERTA il 19/04/1976 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Barbato Antonio; Considerato che l'unnico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare le ragioni per cui il giudice di Appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non confrontandosi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e non contestando in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; che, in particolare, a fronte della rinuncia ai motivi di appello di merito avanzata dalla difesa, la Corte d'appello ha comunque ribadito l'affermazione di responsabilità dell'imputato, condividendo a pieno le ragioni di fatto e di diritto espresse dal primo giudice e poste a fondamento del giudizio di colpevolezza (in particolare, si veda pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Consiedikrí estensore V(Presid