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Ordinanza — n. 24074/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic violation claims and excessive penalty challenges regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24074/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Trombetta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal of generic mitigating circumstances and the excessive sentence, arguing procedural violations and lack of specific reasoning. The court rejected these claims, noting that the appellate court's decision was logical, based on the defendant's contradictory testimony, and fell within the judge's discretionary sentencing powers under established law.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific argumentation, and if the sentencing discretion exercised by the trial judge regarding mitigating and aggravating circumstances is not arbitrary.

Parole chiave

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generic appeal grounds sentencing discretion mitigating circumstances excessive penalty inadmissible appeal attenuazione della pena motivo legale d'esclusione assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
b cod proc pen per mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art 131-bis cod. pen
proc pen "(rectius art 131-bis cod. pen.) va rilevata l'assoluta genericità del motivo in quanto privo di specifica e correlata argomentazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBETTA RAFFAELE nato a ACERRA il 02/10/1987 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Trombetta Raffaele; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); che la Corte di Appello alle pagine 2-3 della sentenza impugnata, attraverso una motivazione logica e coerente, ha ritenuto che le modalità del fatto e il comportamento processuale dell'imputato — il quale ha fornito una ricostruzione dei fatti contraddittoria e poco credibile - fossero elementi ostativi alla concessione della suddetta attenuante; Quanto poi al motivo rubricato al numero 1 con cui si richiede "annullamento della sentenza per violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b cod proc pen per mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. proc pen "(rectius art 131-bis cod. pen.) va rilevata l'assoluta genericità del motivo in quanto privo di specifica e correlata argomentazione.

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, anche in questo caso, le pagg. 2-3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il ConsigliRre estensore