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Ordinanza — n. 24071/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for reclassifying theft with snatching to robbery due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24071/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Faal Alagie inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant contested the lower court's refusal to reclassify the crime from theft with snatching to robbery, arguing a discrepancy in the legal characterization. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate stage without providing new, specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 628 cod. pen.: An appeal in the legality phase is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected in the second instance, failing to perform the critical function of a reasoned critique.

Parole chiave

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legality phase appeal reclassification of crime theft with snatching robbery distinction inadmissible appeal repetition of arguments specific reasoning requirement minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624-bis cod. pen.
in quello di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso di Faal Alagie; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 628 cod. pen. in quello di cui all'art.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Faal Alagie; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
in quello di cui all'art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 49832 dell'11/12/2013, Petrosillo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAAL ALAGIE nato il 21/11/1996 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Faal Alagie; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 628 cod. pen. in quello di cui all'art. 624-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, "la condotta di furto con strappo si realizza allorquando la violenza sia direttamente rivolta verso la res e solo indirettamente verso la persona che la porta in dosso o in mano, mentre ricorre l'autonomo delitto di rapina, qualora la violenza fisica sia indirizzata direttamente alla persona" (Sez. 2, n. 49832 dell'11/12/2013, Petrosillo, non mass. e la giurisprudenza ivi richiamata): nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la ricostruzione doppiamente conforme data dai giudici di merito - e che fa leva sulle precise e circostanziate dichiarazioni della persona offesa - secondo cui la minaccia con l'arma impropria fosse non solo finalizzata ad assicurarsi l'impunità rispetto alla reazione dell'offeso, ma quale ulteriore continente conseguenza di assicurarsi il profitto della collanina in precedenza sottratta (sul punto, si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Consi• bere stensore Il Pre