Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking specific procedural errors regarding criminal charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lillo Domenico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of subjective intent for money laundering and the reclassification of the crime, arguing these were factual disputes. The court ruled that such arguments constitute mere complaints without identifying specific procedural distortions, which are outside the scope of a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648-bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: Appeals based solely on disagreement with factual evaluations or alternative interpretations of evidence are inadmissible unless they demonstrate a specific distortion of procedural emergencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LILLO DOMENICO nato a POLICORO il 10/11/1964 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lillo Domenico; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. per difetto dell'elemento soggettivo e, in subordine, la riqualificazione del fatto nel reato ex art. 648 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito;
Quanto al primo profilo di gravame, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Nel caso di specie, i giudici di Appello hanno ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, valorizzando in particolare il contenuto delle intercettazioni telefoniche, nelle quali l'imputato, parlando con l'autore del delitto presupposto, si mostra pienamente consapevole della provenienza delittuosa del bene e ammette di aver ceduto le autovetture ad un rivenditore con lo specifico intento di smontarne i pezzi per rivenderli separatamente, rendendone di conseguenza assai più difficoltosa l'identificazione (sul punto, si vedano le pagg. 7-9 della sentenza impugnata);
Anche il secondo motivo, come detto, non può trovare accoglimento in quanto i giudici di merito, attraverso una disamina dei singoli elementi costitutivi, hanno giustamente qualificato il fatto di reato nell'ipotesi prevista dall'art. 648-bis cod. pen.; in particolare, il Collegio rileva come il delitto di riciclaggio si differenzia da quello di ricettazione sia per l'elemento oggettivo, che viene integrato da condotte volte ad impedire l'identificazione del bene delittuoso, sia in riferimento a quello soggettivo per cui è sufficiente il dolo generico, senza che sia necessaria la specifica volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; nel caso di specie, i giudici ritengono integrati tutti gli elementi costitutivi del reato oggetto di imputazione, sia in riferimento alla condotta materiale posta in essere dall'agente, consistita nel trasferimento del bene in un'altra regione per smontarne i pezzi e rivenderli, sia con riguardo all'elemento psicologico, indubbiamente ricavato dalla volontà mostrata dall'imputato di ostacolare il riconoscimento delle vetture attraverso una vendita separata delle singole componenti a centinaia di chilometri dal luogo dove è stato commesso il delitto presupposto (in particolare, si vedano le pagg. 9-10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Consi