Italian Court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's rejected reasoning without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Fava's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Fava argued that the lower court failed to reclassify the crime as an attempted robbery due to police presence, claiming the crime was consummated only after he gained possession of the stolen goods. The court rejected this, ruling that the arguments were not specific but merely a repetitive restatement of points already dismissed on appeal, as the police merely pursued the suspects after the crime was completed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a repetitive restatement of arguments already rejected by the court of first instance, failing to provide a specific, new, and arguable critique of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVA FRANCESCO nato a MONTEROTONDO il 15/08/1974 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fava Francesco; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano violazione di legge e nullità della sentenza per la mancata riqualificazione del fatto nella forma del tentativo, non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, "il reato di rapina si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale. Il fatto che l'impossessamento della cosa sia avvenuto sotto il controllo delle Forze dell'ordine, preventivamente allertate, o comunque appostate, non esclude la consumazione del reato in tutti i casi nei quali queste ultime siano intervenute soltanto dopo il conseguimento - anche se soltanto per un breve lasso di tempo - del possesso della refurtiva da parte del rapinatore" (Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, dep. 2013, Alexa, Rv. 254691);
Tra l'altro, nel caso di specie i militari, contrariamente a quanto dedotto, non hanno affatto controllato l'azione criminosa ma solo in un secondo momento si sono resi conto del fatto e hanno inseguito i due, a nulla rilevando che il ricorrente, seppur partecipando attivamente alla rapina, non avesse avuto in quel momento la materiale disponibilità della refurtiva poiché in possesso del suo complice (sul punto, si veda pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 r DEP