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Ordinanza — n. 24064/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24064/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24064/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDUCI MARIO nato a AMEN DOLARA il 31/08/1968 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Adduci Mario; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità a titolo di concorso per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. per mancanza dell'elemento oggettivo, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, nel caso di specie la Corte di Appello ha correttamente motivato, alle pagine 1-2 della sentenza impugnata, in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri posti in essere dall'odierno ricorrente, valorizzando elementi quali l'attivazione e la messa a disposizione dei complici del conto corrente sul quale è stata versata la somma profitto del delitto ex art. 640 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 24064/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. per mancanza dell'elemento oggettivo, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, nel caso di specie la Corte di Appello ha correttamente motivato, alle pagine 1-2 della sentenza impugnata, in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri posti in essere dall'odierno ricorrente, valorizzando elementi quali l'attivazione e la messa a disposizione dei complici del conto corrente sul quale è stata versata la somma profitto del delitto ex art. 640 cod. pen.;

Parole chiave

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accusa di truffa reato economico contraffazione di merci usurpazione d'identità pratiche commerciali ingannevoli favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Adduci Mario; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità a titolo di concorso per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDUCI MARIO nato a AMEN DOLARA il 31/08/1968 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Adduci Mario; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità a titolo di concorso per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. per mancanza dell'elemento oggettivo, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, nel caso di specie la Corte di Appello ha correttamente motivato, alle pagine 1-2 della sentenza impugnata, in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri posti in essere dall'odierno ricorrente, valorizzando elementi quali l'attivazione e la messa a disposizione dei complici del conto corrente sul quale è stata versata la somma profitto del delitto ex art. 640 cod. pen.;

Sul punto, si ricorda la consolidata giurisprudenza di Legittimità, secondo cui «La messa in vendita di un bene su un sito internet, accompagnata dalla mancata consegna del bene stesso all'acquirente e posta in essere da parte di chi falsamente si presenta come alienante ma ha solo il proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto, integra una condotta truffaldina» (ex multis, Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231-01); In relazione invece alle doglianze difensive aventi ad oggetto la negligenza della vittima, che sarebbe caduta in errore per una superficialità nell'effettuare il pagamento e non per colpa della condotta dall"imputato, giova sul punto ricordare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la rilevanza penale dell'accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell'agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente» (Sez. 2, n. 6684 del 16/02/2023, Perez, non mass.). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Consiglreftstensore