Italian Court dismisses appeal claiming lack of subjective intent and generic mitigating circumstances in criminal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by D'Angelo Lorenzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the lack of subjective intent under Article 635 of the Penal Code and the non-application of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that the appellate court's reasoning was logically sound and that the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or require the consideration of every favorable fact.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 635 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or demand the consideration of all favorable facts; it reviews only legal errors and logical flaws in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO LORENZO nato a MARINO il 02/07/1996 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di D'Angelo Lorenzo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge per mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 635 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre a non confrontarsi effettivamente con le ragioni espresse nella sentenza di appello, tende altresì ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 6-7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Co este