Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sorrentino Sabatino inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the appellate court's reasoning regarding criminal liability under Article 640 of the Penal Code but failed to specify how the lower court's motivation exceeded legal limits. The court ruled that such generic criticisms without a precise correlation between the appealed decision's arguments and the appeal's grounds are legally insufficient for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the appellant merely generically criticizes the lower court's motivation without specifying the exact terms in which the reasoning exceeded legal limits or without contrasting it with the specific argumentative apparatus of the contested decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO SABATINO nato a MARANO DI NAPOLI il 08/02/1968 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sorrentino Sabatino; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen., è inammissibile in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima (a tal fine, si vedano le pagg. 5-7), come dimostra tra l'altro il fatto stesso che con i successivi motivi il ricorrente abbia provveduto alla sua confutazione;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e al trattamento sanzionatorio, genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Consigli e estensore y/Pre_sitle