Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and insufficient motivation under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Myrteli Hamdi's appeal inadmissible due to vague arguments and insufficient motivation. Hamdi challenged the lower court's handling of criminal responsibility and sentencing mitigation, but the court found her complaints lacked specific correlation with the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and Hamdi was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not specifically correlate with the contested decision's reasoning, and the denial of general mitigating circumstances is valid when the lower court provides a congruent reference to decisive elements without requiring an exhaustive listing of all statutory factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MYRTELI HAMDI nato il 29/09/1992 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Myrteli Hamdi; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego della circostanza di cui all'art. 62-bis cod. pen., è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 13 della sentenza impugnata); sul punto, giova tra l'altro ricordare come l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P QM . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Co sigliere estensore